Ecobonus 110%
Entrano ufficialmente in vigore oggi 1° luglio 2020 le misure previste dal Decreto Legge “Rilancio” 34/2020. Vediamole in particolare per gli interventi di efficientamento energetico (Ecobonus).
Arriva il super bonus per l’efficienza energetica: di cosa si tratta in pratica?
Una volta convertito in legge e quando saranno pubblicati i decreti attuativi, rispettando i requisiti inseriti nel decreto sarà possibile usufruire della detrazione fiscale dei costi per gli interventi a partire dal 1/07/2020 fino al 31/12/2021, con la formula dello sconto sul corrispettivo dovuto oppure del credito d’imposta cedibile (art.121 del decreto). In pratica la detrazione avviene al momento dell’intervento, attraverso una di queste formule, non negli anni successivi attraverso la dichiarazione dei redditi. Sarà quindi possibile eseguire i interventi importanti senza dover sostenere onerosi esborsi da farsi poi rimborsare poco alla volta negli anni.
Che tipi di intervento rientrano nel’ecobonus 110%?
Per quanto riguarda l’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali, per usufruire del superbonus è richiesto l’utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi – vedi decreto del Ministro dell’Ambiente dell’11/10/2017 (*).
Inoltre, tutti gli interventi che accedono all’ecobonus devono:
- rispettare i requisiti minimi di legge (articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63)
- assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare attraverso l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Chi può usufruire del bonus?
Potranno beneficiare:
- i condomini
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari
- gli istituti autonomi case popolari (IACP)
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- le villette a schiera
- le seconde case
Nel caso di interventi per l’efficientamento energetico effettuati su edifici unifamiliari, il Decreto Rilancio prevede che l’ecobonus sia fruibile unicamente se adibiti ad abitazione principale, e può essere fruito anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione.
Sono esclusi dal bonus tutti gli immobili di lusso, ovvero con classificazione catastale A1, A8, A9.
Come ottenere il bonus?
Per poter usufruire di queste condizioni estremamente vantaggiose è necessario presentare un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Il visto di conformità può essere rilasciato da:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro
- i soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria
- i responsabili dei centri costituiti dai soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale
* I nostri materiali per l’isolamento termico rispettano (e superano) tutti i requisiti minimi ambientali espressi dal Decreto del Ministro dell’Ambiente